ASSOCIAZIONE
SAN PIO DA PIETRELCINA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ONLUS
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE, FINALITA’, DURATA
Art. 1
1) E’ costituita l’Associazione San Pio da Pietrelcina, per brevità Associazione San Pio, che
è ente di volontariato secondo le norme previste dall’art. 3 della legge 266/91 ed agisce a
livello locale, nazionale ed internazionale.
Art. 2
1) L’Associazione ha sede legale in Perugia (06121), Borgo XX Giugno 74 – Piano 1° del
Monastero di San Pietro (Complesso Monumentale di San Pietro) ed ha durata a tempo
indeterminato.
2) Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria, sia in Italia che all’estero, sezioni
locali, sedi secondarie e/o amministrative, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro
genere di unità locale consentita dalle norme vigenti..
3) La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà
intendersi quale modifica del presente Statuto.
Art. 3
1) L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro, neppure indiretto, con fini di
solidarietà e con la veste legale prevista dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile inoltre
opera, sempre senza fini di lucro, alla cooperazione e allo sviluppo internazionale.
2) E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
3) Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4
1) In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l’Associazione mantiene i
rapporti con le Autorità Ecclesiastiche, anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico.
Art. 5
1) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carità e solidarietà sociale.
2) Le finalità dell’Associazione, apartitica e senza fini di lucro, ispirate dalle indicazioni
spirituali di San Pio da Pietrelcina, sono rivolte ai seguenti settori:
a) Famiglia: attenzione alle problematiche della vita di coppia; alla situazione educativa
dei figli; alla povertà morale e materiale; all’impiego del tempo libero per giovani e
famiglie; all’impegno nel sociale e nella solidarietà;
b) Anziani ed ammalati: visite alle persone sole, supporto ai disabili, assistenza a
domicilio, assistenza sanitaria per gli esclusi, intrattenimenti gioiosi;
c) Giovani: promozione della conoscenza e della spiritualità di San Pio da Pietrelcina;
approfondimento delle problematiche della scuola e del lavoro, attenzione particolare
alla formazione del carattere, riconoscimento e consapevolezza della propria identità
umana e cristiana, impegno nel sociale (sensibilizzazione contro la droga e la violenza),
attività sportive e culturali;
d) Emergenze: prestare il proprio contributo tecnico ed umano, a mezzo di propri
associati, nell’attività di protezione civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in
materia di calamità ovunque si richieda la necessità dell’intervento, nelle attività di
formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti, agli
studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con enti, istituzioni ed
associazioni;
e) Comunicazioni sociali: riflessione su valori e disvalori di radio, televisione, carta
stampata e web; dibattiti sull’etica delle comunicazioni sociali ed incremento della
diffusione e promozione di iniziative costruttive; disponibilità ad essere sentinelle vigili
sulle problematiche oggi più dibattute: aborto, manipolazioni genetiche, eutanasia;
f) Lavoro: specifica attenzione ai vari settori produttivi con la consulenza di persone
competenti e responsabili; sostegno ai giovani in cerca di lavoro anche attraverso la
formazione professionale da conseguire con la collaborazione di strutture specialistiche
per renderli protagonisti del loro avvenire; iniziative per la formazione cristiana e sociale
con corsi di aggiornamento e conferenze;
g) Ecologia: impegno per una formazione ecologica volta alla custodia, allo sviluppo e
abbellimento del territorio ed invito a non sprecare le risorse;
h) Politica: organizzazione di corsi di formazione per la partecipazione alla vita pubblica,
riscoperta dei diritti-doveri del cittadino, del rispetto della dignità dell’uomo nell’ambito
della dottrina sociale della Chiesa;
i) Integrazione: favorire l’ integrazione tra le varie culture.
3) Per il conseguimento di tali finalità, l’Associazione potrà:
a) organizzare tavole rotonde e/o seminari, conferenze e/o convegni, iniziative di
informazione e sensibilizzazione rivolte ad operatori, educatori, studenti, famiglie e più
in generale alla cittadinanza;
b) organizzare iniziative formative, laboratori, corsi di formazione di breve e lunga durata
per la preparazione allo svolgimento delle attività di volontariato;
c) costruire reti con istituzioni, amministrazioni pubbliche, imprese profit e non profit,
mondo dell’associazionismo e del volontariato per realizzare progetti e iniziative di
comune interesse;
d) promuovere, curare e pubblicare nel settore editoriale, direttamente e/o indirettamente,
pubblicazioni, stampe, giornali, libri, pagine web che diffondano i valori relativi alle
finalità dell’Associazione tramite la carta stampata, le reti informatiche e telematiche.
TITOLO II
SOCI
Art. 6
1) L’attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
socio possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio è
incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi
rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
2) I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui
oneri rimangono a totale carico dell’Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 7
1) All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, le società, associazioni ed enti
che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti
dal presente Statuto e che si impegnano a:
a) condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione;
b) accettare il presente Statuto e i Regolamenti Interni.
2) I soci dell’Associazione si dividono in:
a) soci fondatori (coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione);
b) soci ordinari (coloro che versano la quota annuale all’Associazione);
c) soci sostenitori (quanti contribuiscono all’attività dell’Associazione);
d) soci onorari (quanti si siano particolarmente distinti nel sostenere le finalità
dell’Associazione).
3) Sono soci ordinari dell’Associazione tutti coloro che, su domanda, verranno ammessi dal
Consiglio Nazionale nella prima seduta utile successiva alla data della domanda e che
verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale.
4) Nella domanda dovranno essere:
a) Indicati nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di
nascita, luogo di residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta certificata (pec) e/o
elettronica;
b) dichiarate la presa visione e la volontà di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti
interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
5) In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso entro trenta giorni
all’Assemblea Ordinaria che nella successiva convocazione si pronuncerà in modo
definitivo.
6) Le organizzazioni pubbliche e/o private socie partecipano nella persona del legale
rappresentante o di un loro delegato.
7) Tutti gli associati regolarmente iscritti intervengono con diritto di voto nelle Assemblee per
l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’Associazione.
Art. 8
1) Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
2) Lo stato di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei
casi previsti dagli articoli 10 e 11 del presente Statuto.
3) I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
Art. 9
1) I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita
dall’Assemblea Nazionale, e all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali.
2) L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori
rispetto al versamento della quota associativa. E’ comunque facoltà degli aderenti
all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
Art. 10
1) Lo stato di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2) I soci sono esclusi per i seguenti motivi:
a) quando risultino inadempienti nel versamento della quota associativa;
b) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni
e delle deliberazioni degli organi sociali;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione o
assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione tali
da lederne l’ onorabilità, il decoro ed il buon nome.
3) Le esclusioni di cui al punto 2 – commi a), b) e c) sono deliberate dal Consiglio Nazionale
a maggioranza dei suoi membri;
4) Salvo il caso di morosità, sul quale decide il Consiglio Nazionale, contro i provvedimenti di
cui al punto 2) – commi b) e c) è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art. 11
1) Fuori dai casi previsti dall’art. 10, i soci possono incorrere nei seguenti provvedimenti
disciplinari:
a) richiamo verbale o scritto del Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale;
b) sospensione su delibera del Consiglio Nazionale da ogni incarico sociale conseguente
il giudizio dei Probiviri.
TITOLO III
ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
Art. 12
1) Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’ Assemblea Nazionale;
b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Il Presidente Nazionale;
d) Il Vicepresidente Nazionale;
e) Il Segretario Nazionale;
f) Il Tesoriere Nazionale;
g) Il Collegio Revisore dei conti;
h) Il Collegio dei Probiviri.
2) Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
Art. 13
ASSEMBLEA NAZIONALE
1) L’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è l’Organo sovrano dell’Associazione che
delibera su tutti gli argomenti ad essa demandati.
2) Spetta all’Assemblea Nazionale ordinaria:
a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi, le direttive generali dell’Associazione
e dare al Consiglio Nazionale le relative indicazioni per l’attuazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) eleggere le cariche sociali dell’Associazione;
d) istituire sezioni locali, sedi secondarie e/o amministrative, delegazioni, rappresentanze,
uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti e nominare il
referente di ciascuna;
e) nominare il Presidente Onorario;
f) approvare la quota associativa annuale su proposta del Consiglio Nazionale.
3) Spetta all’Assemblea Nazionale straordinaria:
a) istituire Regolamenti e/o modificare lo Statuto;
b) sciogliere l’Associazione e devolverne il patrimonio.
Art. 14
1) L’Assemblea Nazionale ordinaria deve essere convocata dal Presidente Nazionale su
delibera del Consiglio Nazionale:
a) almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per
l’approvazione del bilancio consuntivo;
b) quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio
Nazionale da almeno un quarto dei soci regolarmente iscritti o da almeno un terzo dei
Consiglieri Nazionali oppure dal Collegio Revisore dei Conti.
2) Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla
chiusura dell’esercizio.
3) L’Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale su delibera
del Consiglio Nazionale per i motivi previsti dallo Statuto.
4) La comunicazione della convocazione dell’Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria
deve essere effettuata in forma scritta ed inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data
con uno dei seguenti mezzi: lettera, consegna brevi mano, e-mail, posta certificata, fax,
pubblicazione nel sito Web, affissione presso la sede, ecc. e deve contenere la data della
prima e seconda convocazione, l’ora e il luogo dell’incontro nonché i punti all’ordine del
giorno.
5) L’Assemblea Nazionale è presieduta da un Presidente nominato al momento
dall’Assemblea stessa che nomina tra i presenti il Segretario verbalizzante.
6) Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed il diritto di
intervenire in Assemblea.
7) Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente
dell’Assemblea, dal Segretario verbalizzante ed eventualmente dagli scrutatori in caso di
votazioni.
Art. 15
1) Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all’art. 21 C.C.
2) L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3) Ogni socio partecipante non può rappresentare più di due soci.
4) In seconda convocazione, con almeno un giorno di distanza dalla prima, l’Assemblea
ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti o
rappresentati.
5) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza
assoluta dei presenti o rappresentati alla riunione.
6) Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
7) Per lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio,
l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli
aventi diritto e la delibera di scioglimento deve essere approvata dai tre quarti degli aventi
diritto.
Art. 16
1) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
2) Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
3) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532,
secondo comma, del Codice Civile.
Art. 17
CONSIGLIO NAZIONALE
1) Il Consiglio Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale. Esso è composto da un minimo
di cinque a un massimo di venti membri, scelti fra i soci.
2) I membri del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3) Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Nazionale provvede a sostituirli
nominando il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella
graduatoria della votazione. In assenza di consiglieri in graduatoria è possibile cooptare
altri consiglieri da ratificare alla prima assemblea nazionale ordinaria.
4) Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente Nazionale e su proposta dello
stesso:
a) il Vice Presidente e/o i Vice Presidenti;
b) qualora siano eletti più vice Presidenti deve essere eletto il Vice Presidente Vicario che
sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento in tutte le
funzioni allo stesso attribuite;
c) il Segretario Nazionale;
d) il Tesoriere Nazionale.
5) Il Consiglio Nazionale può procedere alla nomina di un Presidente onorario, che partecipa
alle riunioni senza influire sul quorum e senza diritto di voto, da proporre alla prima
Assemblea Nazionale Ordinaria.
6) Il Consiglio Nazionale può deliberare di proporre all’Assemblea di istituire sezioni locali, sedi
secondarie e/o amministrative, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di
unità locale consentita dalle norme vigenti e nominare il referente di ciascuna.
7) Il Consiglio Nazionale può istituire dei Comitati e/o Commissioni che facciano riferimento
al Consiglio stesso e nominarne i responsabili su indicazione del Presidente Nazionale.
8) Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio
Nazionale risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee Nazionali e dei Consigli
Nazionali.
9) Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Nazionale per l’attività di
amministrazione svolta a favore della Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi
dell’art. 38 del presente Statuto.
Art. 18
1) Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni 3 (tre) mesi e negli altri casi previsti dallo Statuto, su
convocazione scritta del Presidente Nazionale da effettuarsi 8 (otto) giorni prima della
riunione.
2) La comunicazione della convocazione deve contenere la data, l’ora e il luogo dello
incontro nonché i punti all’ordine del giorno.
3) Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale e, in sua assenza, dal Vice
Presidente Vicario o, in mancanza di quest’ultimo, dal Vice Presidente o Consigliere più
anziano di età.
4) Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite se intervengano la metà
più uno dei suoi membri.
5) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e dovranno risultare dal verbale della
riunione sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale o in loro assenza,
da chi ha presieduto la riunione e redatto il verbale.
Art. 19
1) Il Consiglio Nazionale attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea Nazionale e la
promozione di ogni iniziativa diretta a conseguire gli scopi dell’Associazione.
2) Al Consiglio Nazionale spetta inoltre:
a) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più
ampio potere a riguardo;
b) approvare, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio
preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
c) approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
d) approvare l’istituzione di Comitati e/o Commissioni con specifici compiti;
e) attuare le indicazioni, gli indirizzi, i programmi e le direttive generali approvate
dall’Assemblea Nazionale;
f) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
g) proporre all’Assemblea Nazionale l’adesione dell’Associazione ad altri Enti, Istituzioni
e/o Associazioni.
Art. 20
PRESIDENTE NAZIONALE
1) Il Presidente Nazionale, che è anche Presidente del Consiglio Nazionale, rappresenta
legalmente l’Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione
delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale, inoltre propone al
Consiglio Nazionale la nomina dei referenti:
a) le sezioni locali, le sedi secondarie e/o amministrative, le delegazioni, le
rappresentanze, gli uffici ed di ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme
vigenti;
b) eventuali Comitati e/o Commissioni.
2) Il Presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio Nazionale, dura in carica 3 anni ed è
rieleggibile.
3) Egli presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, se assente od impedito viene sostituito
da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
4) E’ delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione in particolare: aprire conti
correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie
e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e
giuridica rilasciandone quietanza; effettuare pagamenti di qualsiasi natura.
5) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Nazionale può richiedere la firma
abbinata del Tesoriere Nazionale.
6) Al Presidente Nazionale compete la tenuta dei rapporti con Enti e Istituzioni.
7) In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, con
l’obbligo di riferirne allo stesso alla prima riunione successiva.
Art. 21
VICE PRESIDENTE NAZIONALE
1) Il Vice Presidente Nazionale, eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente
Nazionale, sostituisce quest’ultimo in tutte le funzioni allo stesso attribuite in caso di sua
assenza o impedimento.
2) Possono essere eletti più Vice Presidenti Nazionali, ai quali possono essere attribuite
deleghe specifiche.
3) In caso di più Vice Presidenti il Consiglio Nazionale elegge il Vice Presidente Vicario.
Art. 22
SEGRETARIO NAZIONALE
1) Il Segretario Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, viene eletto dal Consiglio
Nazionale e affianca lo stesso Presidente Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni.
2) Al Segretario Nazionale possono essere attribuite dal Presidente Nazionale deleghe e/o
incarichi specifici con l’obbligo di relazionare allo stesso Presidente che ne riferirà in
Consiglio Nazionale.
3) Al Segretario Nazionale compete la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio
Nazionale.
4) Il Segretario Nazionale cura le convocazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio
Nazionale, la conservazione dei libri verbali e del registro degli aderenti che prestano
attività di volontariato.
Art 23
TESORIERE NAZIONALE
1) Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente
Nazionale, ed è scelto fra i Consiglieri Nazionali.
2) Il Tesoriere Nazionale ha il compito di:
a) curare la tenuta delle scritture contabili;
b) provvedere al servizio di cassa;
c) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
d) custodire ed aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili.
3) Il Tesoriere Nazionale può tenere in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore
a quella autorizzata dal Consiglio Nazionale.
4) Gli importi eccedenti vanno depositati presso un Istituto di credito o su un conto corrente
postale.
5) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Nazionale può richiedere al Tesoriere
Nazionale la firma abbinata a quella del Presidente Nazionale.
6) Il Tesoriere Nazionale può, qualora si rendesse necessario per il volume di lavoro
conseguente ai compiti assegnatigli, avvalersi della collaborazione di un socio effettivo,
avente la necessaria capacità amministrativo-contabile, previa approvazione del Consiglio
Nazionale.
Art. 24
IL PRESIDENTE ONORARIO
1) Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio Nazionale, con ratifica
dell’Assemblea Nazionale Ordinaria, e dura fino al rinnovo degli organi sociali.
2) Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale senza influire sul quorum e senza diritto di
voto.
3) Ha esclusivi compiti di rappresentanza senza alcun potere esecutivo.
Art. 25
UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
1) Il Presidente Nazionale può costituire l’Ufficio di Presidenza Nazionale, composto dal
Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali, dal Segretario Nazionale e dal
Tesoriere Nazionale, che elabora le proposte di indirizzo sull’attività associativa che il
Presidente Nazionale porterà alle valutazioni del Consiglio Nazionale.
Art. 26
COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
1) Il Collegio Revisore dei conti si compone di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti
eletti, anche tra persone non socie, dall’Assemblea Nazionale contemporaneamente
all’elezione delle altre cariche sociali.
2) Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, e all’Assemblea
Nazionale.
3) Qualora, per un qualsiasi motivo, un Sindaco Revisore cessi dalle sue funzioni è sostituito,
per il tempo rimanente, dal primo dei non eletti.
4) I Sindaci Revisori non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche.
5) Il Collegio Revisore dei conti elegge al suo interno, nella sua prima riunione, il Presidente,
che convoca e presiede le riunioni, e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza o impedimento.
6) Il Collegio Revisore dei conti:
a) controlla l’amministrazione contabile e amministrativa;
b) accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza
al bilancio;
c) accompagna i bilanci consuntivi e preventivi con una relazione, esprimendo il proprio
parere motivato.
7) Il Collegio Revisore dei conti partecipa, nell’ambito delle sue funzioni, alle riunioni del
Consiglio Nazionale senza diritto di voto e dell’Assemblea Nazionale.
8) Il Collegio si riunisce ogni 3 (tre) mesi e redige il processo verbale delle riunioni, firmato dal
Presidente del Collegio, da presentare al Consiglio Nazionale con le opportune
osservazioni.
Art. 27
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1) Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo dell’Associazione.
2) I Probiviri restano in carica per lo stesso periodo degli Organi Nazionali e sono rieleggibili.
3) Il Collegio dei Probiviri, eletto contemporaneamente alle altre cariche sociali, è composto
da cinque soci, eletti dall’Assemblea Nazionale tra quelli effettivi.
4) Qualora, per un qualsiasi motivo, un Probiviro cessi dalle sue funzioni è sostituito, per il
tempo rimanente, dal primo dei non eletti.
5) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno, nella sua prima riunione, il Presidente, che
convoca e presiede le riunioni, e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di
assenza o suo impedimento.
6) Al Collegio dei Probiviri è affidato il giudizio:
a) sui ricorsi dei Membri del Consiglio Nazionale, dei Membri del Collegio dei Sindaci Revisori, contro i provvedimenti
emessi a loro carico;
b) sui ricorsi di cui agli art. 10 e 11 del presente Statuto;
c) sui conflitti tra organi periferici e tra questi ed il Consiglio Nazionale.
7) I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali sia centrali che periferiche.
8) Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria e in seduta
straordinaria su convocazione del suo Presidente. E’ regolarmente costituito con la
presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni vengono prese a maggioranza
assoluta.
9) La convocazione, inviata 8 (otto) giorni prima della data fissata, deve contenere
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché gli argomenti da trattare.
10) Il verbale delle riunioni è redatto su apposito registro, sottoscritto dagli intervenuti e
conservato presso la sede sociale e i giudizi, ai sensi del precedente comma 6 del presente
articolo, devono essere comunicati a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri agli
Organi Sociali.
Art. 28
ASSISTENTE ECCLESIASTICO
1) Su proposta del Presidente Nazionale, a seguito di delibera del Consiglio Nazionale,
l’Ordinario Diocesano competente per territorio dove ha sede legale l’Associazione,
nomina l’Assistente Ecclesiastico Nazionale.
2) Questi rappresenta l’Autorità religiosa dell’intera Associazione Nazionale per le materie
spirituali, religiose e di culto ed è coordinatore di tutti gli Assistenti Ecclesiastici di Sezione.
3) Cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione Nazionale e la preparazione
spirituale e morale dei Soci anche attraverso eventuali corsi di formazione.
4) Le delibere che investono l’indirizzo morale e religioso dell’Associazione Nazionale per
essere esecutive dovranno avere il parere favorevole dell’Assistente Ecclesiastico
Nazionale.
5) Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza influire sul quorum e senza diritto di
voto, e all’Assemblea Nazionale.
6) Presiede le funzioni sacre e sovrintende l’organizzazione delle feste religiose.
TITOLO IV
LE SEZIONI LOCALI
Art. 29
COSTITUZIONE DELLA SEZIONE LOCALE
1) Le Sezioni locali, che rappresentano e realizzano nel loro ambito territoriale tutte le finalità
e gli scopi dell’Associazione di cui al presente Statuto, vengono identificate dal nome della
città con l’aggiunta del paese, frazione o quartiere dove operano, assumendo la
denominazione: “Associazione San Pio da Pietrelcina – Sezione di ______”
2) La Sezione locale può essere costituita facendone richiesta inoltrata al Consiglio
Nazionale al raggiungimento di almeno 20 (venti) Soci.
3) In casi particolari, ritenuti strategici per l’Associazione, l’Assemblea può costituire la
Sezione locale indipendentemente dal numero dei soci.
Art. 30
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE LOCALE
1) L’Assemblea, a meno che non ricorrano le condizioni di cui all’Articolo 29 comma 3, deve
deliberare lo scioglimento della Sezione:
a) quando il numero dei soci effettivi si sia ridotto a meno di 5 unità e tale riduzione si
protragga per tre anni consecutivi;
b) quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 32 – comma 1.
Art. 31
REFERENTE SEZIONE LOCALE
1) Il Referente della Sezione locale viene nominato dall’Assemblea su delibera del Consiglio
Nazionale a seguito di proposta del Presidente Nazionale.
2) Il Referente della Sezione locale deve presentare annualmente sia una relazione sia una
rendicontazione sull’attività svolta, da trasmettere al Consiglio Nazionale entro sessanta giorni
dalla chiusura dell’anno o quando da questi espressamente richiesta.
Art. 32
VIGILANZA SULLE SEZIONI LOCALI
1) L’attività delle Sezioni è soggetta alla vigilanza del Consiglio Nazionale, il quale, in caso di
conflittualità perdurante che impedisce il corretto e sereno funzionamento e/o in caso di
violazione delle norme dello Statuto, deve richiamare le Sezioni alla corretta applicazione delle
stesse norme e, in caso di inottemperanza o di altre gravi inadempienze, procede allo
scioglimento della Sezione da sottoporre all’Assemblea.
2) In caso di controversie è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art. 33
ASSISTENTE ECCLESIASTICO DELLA SEZIONE LOCALE
1) In Relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Sezione locale mantiene i
rapporti con il Vescovo Diocesano, anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico
nominato, su proposta del Referente di Sezione, dall’Ordinario Diocesano competente per
territorio dove ha sede la Sezione o, se necessario, dall’Assistente Ecclesiastico
Nazionale.
2) Questi rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Sezione e fa riferimento
all’Assistente Ecclesiastico Nazionale, curando l’osservanza dello spirito religioso della
Sezione e la preparazione spirituale e morale dei Soci anche attraverso corsi di
formazione.
3) Presiede le funzioni sacre e sovrintende l’organizzazione delle feste religiose territoriali.
Art. 34
SEDI SECONDARIE E/O AMMINISTRATIVE,
DELEGAZIONI, RAPPRESENTANZE,
UFFICI ED OGNI ALTRO GENERE DI UNITÀ LOCALE
1) Le sedi secondarie e/o amministrative, le delegazioni, le rappresentanze, gli uffici ed ogni
altro genere di unità locale, prevista dalle norme vigenti, viene istituita dall’Assemblea
Nazionale ordinaria a seguito di proposta deliberata dal Consiglio Nazionale su indicazione
del Presidente Nazionale.
2) I referenti di ciascuna vengono nominati dall’Assemblea Nazionale ordinaria a seguito di
proposta deliberata dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale.
3) Gli stessi referenti devono presentare annualmente sia una relazione sia una
rendicontazione sull’attività svolta nella rispettiva sede, da trasmettere al Consiglio Nazionale
entro sessanta giorni dalla chiusura dell’anno o quando da questi espressamente richiesta.
4) L’attività è soggetta alla vigilanza del Consiglio Nazionale, il quale, in caso di conflittualità
perdurante che impedisce il corretto e sereno funzionamento e/o in caso di violazione delle
norme dello Statuto, interviene richiamando alla corretta applicazione delle stesse norme e, in
caso di inottemperanza o di altre gravi inadempienze, procede allo scioglimento da sottoporre
all’Assemblea.
5) In caso di controversie è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art. 35
COMITATI E/O COMMISSIONI
1) I comitati e le commissioni vengono istituite dall’Assemblea Nazionale ordinaria a seguito
di proposta deliberata dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale.
2) I referenti di ciascuna vengono nominati dall’Assemblea Nazionale ordinaria a seguito di
proposta deliberata dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale.
3) Gli stessi referenti devono presentare sia una relazione sia una rendicontazione sull’attività
svolta, da trasmettere al Consiglio Nazionale al termine dell’attività svolta o quando da questi
espressamente richiesta.
4) L’attività è soggetta alla vigilanza del Consiglio Nazionale, il quale, in caso di conflittualità
perdurante che impedisce il corretto e sereno funzionamento e/o in caso di violazione delle
norme dello Statuto, interviene richiamando alla corretta applicazione delle stesse norme e,
in caso di inottemperanza o di altre gravi inadempienze procede allo scioglimento da
sottoporre all’Assemblea.
5) In caso di controversie è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
TITOLO V
RISORSE ECONOMICHE
Art. 36
1) Le entrate dell’Associazione Nazionale sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi degli aderenti;
c) contributi dei privati;
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche documentate attività e/o progetti;
e) contributi di organismi nazionali ed internazionali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) donazioni e lasciti testamentari;
h) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttiva marginale,
eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto delle
finalità istituzionali.
Art. 37
RIMBORSI
1) Le Cariche Sociali, sia centrali che periferiche, non danno diritto ad alcuna retribuzione.
2) E’ ammesso il rimborso delle spese, se autorizzate e accompagnate da relative ricevute,
sostenute dai membri degli Organi Centrali e Periferici o dai singoli Soci nell’interesse o
per attività legate all’Associazione.
Art. 38
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione conserva il libro dei verbali
delle adunanze dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale nonché il Libro dei soci
dell’Associazione.
2) I Libri dell’Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata richiesta.
Art. 39
1) Il Bilancio dell’Associazione Nazionale, comprendente l’esercizio sociale, deve essere
presentato al Consiglio Nazionale entro il 31 Marzo dell’anno successivo ed approvato
dall’Assemblea Nazionale ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2) Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente
l’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere
una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Art. 40
1) Indipendentemente dalla redazione del Bilancio annuale, l’Associazione per ogni attività
occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazioni, redige entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio un
apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO
Art. 41
1) Lo scioglimento dell’Associazione Nazionale è deliberato all’Assemblea Straordinaria, la cui
validità costitutiva deve esser rappresentata dai tre quarti degli aventi diritto e la delibera di
scioglimento deve essere approvata dai tre quarti degli aventi diritto.
2) L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli
preferibilmente tra i soci.
Art. 42
1) In caso di scioglimento dell’Associazione Nazionale, tutte le risorse economiche residuali
non potranno essere divise tra i soci, ma dovranno essere devolute ad altre organizzazioni
di volontariato che operino in identico o analogo settore, o per fini caritatevoli o di pubblica
utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43
1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile,
delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini
di lucro